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Il tema trattato nelle pagine del nostro sito dei serbatoi carburante mobili è valido e attuale anche per i serbatoi carburante a doppia parete da interrare.
I nostri serbatoi carburante hanno le seguenti caratteristiche:
Accessori:
La costruzione è eseguita in conformità alle circolari n. 40 del 28/05/1968 e n. 73 del 29/07171 Del Ministero dell'Interno e al DM n. 246 del 24/05/1999.
Riportiamo i testi dei decreti in riferimento alle normative vigenti che riguardano i serbatoi carburante:
(Pubblicato nella G.U. 29 luglio 1999, n. 176)
Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi carburante interrati.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
e
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Principi generali
1. Le disposizioni del presente provvedimento stabiliscono i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi carburante interrati destinati allo stoccaggio di sostanze o preparati liquidi per usi commerciali e ai fini della produzione industriale, a salvaguardia e prevenzione dell'inquinamento del suolo e delle acque superficiali e sotterranee che potrebbe essere causato dal rilascio delle sostanze o preparati contenuti nei citati serbatoi.
2. Sono fatte salve tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai sensi delle disposizioni del presente decreto si intendono per:
a) serbatoio carburante interrato: contenitore di stoccaggio situato sotto il piano campagna di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile la superficie esterna;
b) sostanza: ogni sostanza appartenente ai gruppi e alle famiglie di sostanze liquide in condizioni standard riportati negli elenchi in allegato al decreto legislativo n. 132 del 27 gennaio 1992, e relativi preparati liquidi;
c) perdita di sostanza: qualsiasi evento di spillamento, trafilamento, emissione, sversamento, traboccamento o percolamento che si verifica, per qualsiasi causa, dal contenitore primario del serbatoio carburante.
Art. 3.
Campo di applicazione
1. I principi generali di cui all'articolo 1, comma 1, e le disposizioni del presente decreto si applicano ai serbatoi interrati, aventi capacità uguale o maggiore di un metro cubo, contenenti le sostanze e i preparati.
liquidi appartenenti alle categorie e gruppi di sostanze
di cui alla lettera b) dell'articolo 2, con esclusione di quelli del comma 2 del presente articolo.
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i serbatoi interrati utilizzati:
a) nelle zone militari, se altrimenti regolati;
b) per l'alimentazione degli impianti di produzione di calore, se con volume totale non superiore a 15 metri cubi;
c) per stoccaggio di gas di petrolio liquefatto;
d) per stoccaggio di carburanti per aviazione su aree demaniali in sedimi aeroportuali;
e) per stoccaggio di prodotti liquidi, in serbatoi esistenti e completamente rivestiti in camicia di cemento armato o malte cementizie, di capacità superiore a 100 m3, purché sia garantita nel tempo la tenuta dei serbatoi stessi.
Art. 4.
Funzioni di indirizzo
1. Il Ministero dell'ambiente, in conformità ai pareri della Conferenza di servizi di cui all'articolo 1 della legge n. 137 del 1997:
a) svolge funzioni di indirizzo, di promozione e di coordinamento delle attività connesse con l'applicazione del presente decreto;
b) elabora e propone le linee guida relative all'applicazione delle tecnologie di contenimento e rilevamento dei rilasci dei serbatoi carburante interrati.
2. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), avvalendosi delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) o di altro organismo individuato transitoriamente dalla regione competente per territorio, ove l'ARPA non fosse ancora costituita, realizza e gestisce un sistema informativo nazionale che raccoglie i dati del censimento e della registrazione dei serbatoi carburante interrati e delle sostanze o preparati in essi contenute, anche al fine di tenere informate le autorità competenti nello svolgimento dei controlli e delle ispezioni di propria competenza.
Art. 5.
Autorità competenti e procedure autorizzative
1. Per il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni, relative ai depositi di oli minerali, ove siano presenti anche serbatoi interrati, le competenze sono dei prefetti, e le procedure quelle di cui alla legge 7 maggio 1965, n. 460, e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui alla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successivi provvedimenti, e le procedure quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420.
2. Per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni per impianti di distribuzione di carburanti sulla viabilità ordinaria e sulla rete autostradale, ove siano installati serbatoi interrati, oltre che alle norme di cui al comma 1, per quanto applicabili, con riferimento alla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, le competenze sono, rispettivamente, della Regione e delle Amministrazioni centrali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989. Per l'esercizio di impianti di distribuzione carburanti ad uso privato, destinati al prelevamento del carburante occorrente agli automezzi delle imprese, restano salve le competenze previste dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.
3. Per il rilascio delle autorizzazioni relative agli altri serbatoi carburante interrati conformi al presente decreto, esclusi quelli dei comma 1 e 2, il nullaosta all'esercizio e la licenza di agibilità sono rilasciati, ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successivi provvedimenti dal Sindaco del Comune interessato su parere delle ARPA o di altro organismo individuato transitoriamente dalla regione competente per territorio, ove l'ARPA non fosse ancora costituita, e dei vigili del fuoco, se di pertinenza.
4. La procedura di rilascio di nullaosta o licenza prevista per i serbatoi carburante interrati di cui al comma 3, è fissata dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dal comma 10 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con esclusione degli impianti e dei depositi soggetti a controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 6.
Installazione ed uso di nuovi serbatoi interrati
1. Dopo l'entrata in vigore del presente decreto, il soggetto che intende installare un nuovo serbatoio carburante interrato o un impianto comprendente nuovi serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di sostanze di cui all'articolo 3, comma 1, per usi commerciali e ai fini della produzione industriale trasmette all'amministrazione competente i moduli di registrazione di cui all'allegato B del presente decreto.
2. Per i serbatoi carburante interrati installati in impianti soggetti ad obblighi di notifica o di dichiarazione di cui agli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni ed integrazioni, il contenuto della domanda di installazione di nuovi serbatoi carburante interrati, di cui al comma 1, deve essere riportato nel relativo rapporto di sicurezza o nella dichiarazione.
3. Le autorità competenti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5, provvederanno per i nuovi serbatoi carburante a fornire direttamente all'ARPA competente per territorio o ad altro organismo individuato transitoriamente dalla Regione, ove l'ARPA non fosse ancora costituita, i moduli di registrazione riportati nell'allegato B del presente decreto.
Art. 7.
Progettazione, costruzione ed installazione di nuovi serbatoi carburante
1. I nuovi serbatoi carburante interrati debbono essere progettati, costruiti ed installati, nel rispetto delle norme vigenti, in modo tale da assicurare comunque:
a) il mantenimento dell'integrità strutturale durante l'esercizio;
b) il contenimento e il rilevamento delle perdite;
c) la possibilità di eseguire i controlli previsti.
2. I nuovi serbatoi carburante interrati devono essere:
a) a doppia parete e con sistema di monitoraggio in continuo dell'intercapedine. Le pareti dei serbatoi carburante possono essere: entrambe metalliche, con la parete esterna rivestita di materiale anticorrosione; la parete interna metallica e la parete esterna in altro materiale non metallico, purché idoneo a garantire la tenuta dell'intercapedine tra le pareti; entrambe le pareti in materiali non metallici, resistenti a sollecitazioni meccaniche ed alle corrosioni; parete interna in materiale non metallico ed esterna in metallo, rivestita in materiale anticorrosione;
b) a parete singola metallica o in materiale plastico all'interno di una cassa di contenimento in calcestruzzo, rivestita internamente con materiale impermeabile e con monitoraggio in continuo delle perdite. La cassa di contenimento può contenere uno o più serbatoi senza setti di separazione tra gli stessi.
3. I serbatoi carburante legalmente fabbricati o commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione o originari degli Stati firmatari dell'Accordo sullo spazio economico europeo (Accordo SEE), sulla base di norme armonizzate o di norme o di regole tecniche internazionali riconosciute equivalenti, possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.
4. Le tubazioni di connessione con detti nuovi serbatoi possono essere di materiale non metallico.
5. Per la prevenzione ed il contenimento delle perdite, i nuovi serbatoi dovranno essere dotati di:
a) un dispositivo di sovrappieno del liquido che eviti la fuoriuscita del prodotto in caso di eccessivo riempimento per errata operazione di scarico;
b) una incamiciatura o sistema equivalente per le tubazioni interrate funzionanti in pressione, al fine di garantire il recupero di eventuali perdite.
6. Con riferimento al monitoraggio in continuo, di cui al precedente comma 2, è ammessa la centralizzazione dei sistemi, purché sia consentito il controllo dei singoli serbatoi. Nel caso di serbatoio compartimentato ai sensi del successivo comma 7, lettera a), è ammesso il controllo dell'intercapedine mediante unico sensore ove questo sia idoneo alla segnalazione di ognuna delle sostanze detenute.
7. La capacità massima dei nuovi serbatoi carburante interrati, è stabilita come segue:
a) in 50 m3 per i serbatoi di punti vendita interrati contenenti sostanze o preparati liquidi classificati come , inclusi i carburanti per autotrazione; i possono essere compartimentati e contenere prodotti diversi nei vari compartimen;
b) in 100 m3 per i serbatoi per usi commerciali contenenti sostanze o preparati liquidi molto tossici o tossici, non classificati come infiammabili.
8. La targa di identificazione del serbatoio carburante deve indicare:
a) il nome e l'indirizzo del costruttore;
b) l'anno di costruzione;
c) la capacità, lo spessore ed il materiale del serbatoio;
d) la pressione di progetto del serbatoio e dell'intercapedine.
Art. 8.
Conduzione dei serbatoi carburante interrati
1. Nella conduzione dei serbatoi carburante interrati debbono essere attuate tutte le procedure di buona gestione che assicurino la prevenzione dei rilasci, dei traboccamenti e degli sversamenti del contenuto.
2. Il conduttore dei serbatoi carburante dovrà tenere un libretto aggiornato contenente: l'anno di installazione, il nome del titolare della concessione o, in caso di cambiamento, dei successivi titolari, i controlli periodici di funzionalità, le prove di tenuta, le eventuali modifiche apportate, nonché la registrazione di eventuali anomalie o incidenti occorsi sui serbatoi.
3. Il conduttore del serbatoio dovrà provvedere annualmente ad una verifica di funzionalità dei dispositivi che assicurano il contenimento ed il rilevamento delle perdite.
Art. 9.
Dismissione dei serbatoi carburante interrati
1. All'atto della dismissione, i serbatoi interrati saranno svuotati e bonificati e si dovrà procedere all'eventuale bonifica del sito, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. La messa in sicurezza dei serbatoi dovrà essere garantita fino alla rimozione e smaltimento, da effettuarsi secondo le normative vigenti.
2. La dismissione e le modalità di messa in sicurezza dei serbatoi interrati che cessano di essere operativi dovrà essere notificata entro sessanta giorni dalla data di dismissione all'Amministrazione competente all'ARPA o altro organismo individuato transitoriamente dalla Regione competente per territorio, ove l'ARPA non fosse ancora costituita, salvo l'obbligo di bonifica del sito.
Art. 10.
Registrazione dei serbatoi interrati esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
1. Ogni serbatoio interrato, esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto, deve essere adeguato alle disposizioni di questo decreto nei tempi e nei modi indicati nel seguente articolo 11, ad dei serbatoi fuori uso svuotati e bonificati, per i quali esiste il solo obbligo di registrazione di cui al comma 2.
2. Entro il termine ultimo di 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto i titolari di concessione o autorizzazione dovranno provvedere alla registrazione dei serbatoi interrati in loro possesso a tale data, inclusi quelli non più operativi, utilizzando il modulo di registrazione riportato nell'allegato A del presente decreto, ed inviandolo all'Agenzia regionale o provinciale per la protezione dell'ambiente competente per territorio ovvero, ove questa non fosse costituita, all'organismo individuato transitoriamente dalla Regione di cui all'articolo 4, comma 2, aggiornandolo ogniqualvolta intervengono modifiche.
3. Ai fini della programmazione e ottimizzazione delle attività di adeguamento dei serbatoi interrati esistenti o per la loro sostituzione, conformemente al presente decreto, si applica l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il quale le società concessionarie possono stipulare accordi infraprocedimentali di tutela ambientale con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e dell'interno.
(Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14/12/2001)
Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Art. 1
Scopo - Campo di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto stabiliscono i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione presso gli impianti di distribuzione.
Art. 2
Requisiti di progettazione, costruzione ed installazione dei serbatoi carburante
l. I serbatoi carburante interrati debbono essere progettati, costruiti ed installati nel rispetto della vigente normativa, in modo da assicurare:
a) il mantenimento dell'integrità strutturale durante l'esercizio;
b) il contenimento ed il rilevamento delle perdite;
c) la possibilità di eseguire i controlli previsti.
2. I serbatoi carburante interrati sono:
a) a doppia parete e con sistema di monitoraggio in continuo dell'intercapedine.
Le pareti dei serbatoi carburante possono essere entrambe metalliche, con la parete esterna rivestita di materiale anticorrosione; la parete interna metallica e la parete esterna in altro materiale non metallico, purché idoneo a garantire la tenuta dell'intercapedine tra le pareti; entrambe le pareti in materiale non metallico, purché resistenti alle sollecitazioni meccaniche ed alle corrosioni; parete interna non metallica ed esterna in metallo, rivestita in materiale anticorrosione;
b) a parete singola metallica od in materiale non metallico all'interno di una cassa di contenimento in calcestruzzo, rivestita internamente con materiale impermeabile e con monitoraggio in continuo delle perdite. La cassa di contenimento può contenere uno o più serbatoi senza setti di separazione tra gli stessi.
3. Le tubazioni interrate di connessione tra serbatoi interrati e con le apparecchiature erogatrici di carburanti, progettate, costruite ed installate nel rispetto di quanto previsto nel comma l, possono essere di materiale non metallico.
4. Per la prevenzione ed il contenimento delle perdite, i serbatoi carburante devono essere dotati di:
a) un dispositivo di sovrappieno del liquido che eviti la fuoriuscita del prodotto in caso di eccessivo riempimento per errata operazione di carico;
b) una incamiciatura o sistema equivalente per le tubazioni interrate funzionanti in pressione, al fine di garantire il recupero di eventuali perdite.
5. La capacità massima dei singoli serbatoi carburante interrati e' stabilita in 50 m3. I serbatoi carburante possono essere compartimentati e contenere prodotti diversi nei vari compartimenti.
6. Con riferimento al monitoraggio in continuo dell'intercapedine, di cui al precedente comma 2, e' ammessa la centralizzazione dei sistemi, purché sia consentito il controllo dei singoli serbatoi carburante. Nel caso di serbatoio compartimentato, ai sensi del precedente comma 5, e' ammesso il controllo dell'intercapedine mediante unico sensore ove questo sia idoneo alla segnalazione di ognuno dei prodotti detenuti.
7. Su ciascun serbatoio carburante deve essere installata, in posizione visibile, apposita targa di identificazione che deve indicare:
a) il nome e l'indirizzo del costruttore;
b) l'anno di costruzione;
c) la capacità, lo spessore ed il materiale del serbatoio carburante;
d) la pressione di progetto del serbatoi e dell'intercapedine.
Art. 3
Conduzione dei serbatoi interrati
1. Nella conduzione dei serbatoi carburante interrati sono attuate tutte le procedure di buone gestione che assicurino la prevenzione dei rilasci, dei traboccamenti e degli sversamenti del contenuto.
2. Il conduttore del serbatoio carburante provvede annualmente ad una verifica di funzionalità dei dispositivi che assicurano il contenimento ed il rilevamento delle perdite secondo quanto previsto nel successivo art. 4 o in mancanza secondo le indicazioni fornite dal costruttore.
Art. 4
Norme tecniche di riferimento da applicare ai serbatoi carburante
1. I serbatoi carburante legalmente fabbricati o commercializzati nei Paesi membri dell'Unione europea o da uno dei Paesi contraenti l'accordo SEE, sulla base di norme armonizzate ovvero di norme o regole tecniche nazionali di detti Stati che permettono di garantire un livello di protezione ai fini della sicurezza antincendio equivalente a quello perseguito dalla presente regolamentazione, possono essere commercializzati per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.
2. Al fine di dimostrare l'equivalenza del livello di sicurezza previsto dalla norma di riferimento a quello richiesto dalla presente regolamentazione, gli interessati presentano domanda, corredata della documentazione necessaria all'esame redatta in lingua italiana, diretta al Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, che la esamina tempestivamente e comunica al richiedente l'esito dell'esame, motivando l'eventuale diniego.
Art. 5
Disposizioni finali
1. Il presente decreto sostituisce il decreto del Ministro dell'interno 17 giugno 1987, n. 280, e modifica il decreto del Ministro dell'interno 31 luglio 1934 ed il decreto ministeriale 1 luglio 1972.
2. Il presente decreto si applica alle nuove installazioni.
3. Sono fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome.
Roma, 29 novembre 2002
Il Ministro: Pisanu