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I serbatoi gasolio sono stati e saranno l'unico strumento per poter contrastare l'aumento del prezzo dei carburanti che hanno visto oscillazioni mai viste prima d'ora.
Questo perché i serbatoi di gasolio permettono di avere una "scorta" a disposizione, in vista di futuri aumenti ed anche perché il prezzo di acquisto è notevolmente differente da quello della "colonnina".
Mediamente l'investimento affrontato per l'acquisto di un serbatoio gasolio viene ammortizzato in 4/6 mesi, dopo di che il risparmio va a totale beneficio dell'utilizzatore, anche perché i costi di manutenzione sono praticamente ininfluenti.
I nostri serbatoi gasolio sono realizzati a regola d'arte, costruiti in Acciaio al carbonio 1° scelta Fe 360 B UNI EN 10025, saldature con procedimento automatico SAW (ad arco sommerso), con ripresa all'interno.
Completi di:
Gruppo Erogatore montato sul serbatoio gasolio:
Alloggiamento del serbatoio gasolio:
Certificazioni:
Finitura:
Riportiamo il testo delle leggi riguardanti l'utilizzo di serbatoi gasolio per l' erogazione o per il semplice deposito...
Ubicazione
2.1 - Il deposito di olio combustibile o serbatoio di gasolio, costituito da 1 o più serbatoi, può essere ubicato all'esterno o all'interno dell'edificio nel quale è installato l'impianto termico. Nel caso di deposito ubicato all'esterno, i serbatoi gasolio possono essere interrati sotto cortile, giardino, strada oppure installati in vista in apposito e distinto locale oppure all'aperto. Nel caso di deposito ubicato all'interno, i serbatoi possono essere interrati sotto pavimento, oppure installati in vista, in locali aventi almeno una parete attestante su spazi a cielo libero (strade, giardini, cortili, intercapedini).
Capacità
2.2 - La capacità di ciascun serbatoio gasolio non può essere superiore 15 mc. In relazione all'ubicazione del deposito possono essere installati 1 o più serbatoi, purché siano rispettate le seguenti limitazioni:
a) non più di 6 serbatoi, se siti all'esterno del fabbricato;
b) non più di 3 serbatoi, se interrati all'interno del fabbricato;
c) non più di 2 serbatoi, se installati in vista all'interno del fabbricato.
Per i depositi di potenzialità superiori e per quelli costituiti da serbatoi installati all'aperto, si applicano le norme di cui al D.M. 31 luglio 1934.
Caratteristiche
2.3
a) Deposito all'esterno con serbatoi gasolio interrati:
la generatrice superiore dei serbatoi deve risultare a non meno di 20 cm. al di sotto del piano di calpestio (se questo non è transitabile da veicoli la generatrice deve risultare a non meno di 70 cm.);
la distanza minima tra il serbatoio ed il muro perimetrale del fabbricato non deve essere inferiore a 50 cm.;
b1) Deposito all'esterno con serbatoio gasolio in vista:
i serbatoi devono essere installati in apposito locale a non meno di 50 cm. dal pavimento, su apposite selle in muratura; le pareti ed i solai del locale devono presentare gli stessi requisiti prescritti per il locale caldaia; la porta di accesso deve avere, in ogni caso, la soglia interna sopraelevata, onde il locale possa costituire bacino di contenimento, di volume uguale alla capacità dei serbatoi; tra i serbatoi e tra questi e le pareti del locale deve esistere una distanza minima di almeno 0,60 metri; non deve sussistere alcuna comunicazione tra il locale del deposito con altri ambienti;
b2) Deposito all'esterno con serbatoio gasolio in vista all'aperto:
i serbatoi dovranno essere dotati di messa a terra e di bacino con contenimento di capacità pari ad un quarto del volume del serbatoio, che può essere realizzato in muratura, cemento armato, argine in terra, ecc.;
c) Deposito all'interno con serbatoi gasolio interrati:
tra i serbatoi e le pareti del locale deve intercorrere la distanza di almeno 0,60 m. Le pareti ed i solai devono presentare gli stessi requisiti prescritti per il locale caldaia;
d) Deposito all'interno con serbatoio gasolio in vista:
i serbatoi devono essere installati a non meno di 50 cm. dal pavimento su apposite selle in muratura; le pareti ed i solai devono presentare gli stessi requisiti prescritti per il locale caldaia; la porta di accesso deve avere, in ogni caso, la soglia interna sopraelevata onde il locale possa costituire bacino di contenimento di volume uguale alla capacità dei serbatoi; tra i serbatoi e tra questi e le pareti del locale deve esistere una distanza libera di almeno 0,60 m.; tra il punto più alto del serbatoio ed il solaio di copertura, deve sussistere una distanza non inferiore a m. 1.
Accesso e comunicazioni
2.4 - L'accesso al locale deposito, ubicato in apposito locale all'esterno con serbatoi in vista, deve avvenire esclusivamente e direttamente da spazi a cielo libero.
L'accesso ai locali deposito, ubicati all'interno con serbatoi interrati oppure in vista, deve presentare gli stessi requisiti richiesti per il locale caldaia. I locali adibiti a deposito possono essere in comunicazione tra loro esclusivamente a mezzo di disimpegni. Non è consentito che il locale adibito a deposito abbia aperture di comunicazione dirette con locali destinati ad altro uso.
Ventilazione
2.5 - Nei Comuni nei quali non si applicano le prescrizioni del regolamento alla legge 13 luglio 1966, n. 615, contro l'inquinamento atmosferico approvato con D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391, il locale deposito deve avere una o più aperture dirette su spazio a cielo libero aventi superficie non inferiore ad 1/30 della superficie in pianta del locale stesso.
Porte
2.6 - Gli accessi ai locali serbatoi devono essere muniti di porte aventi le stesse caratteristiche di quelle degli accessi ai locali caldaia.
Caratteristiche dei serbatoi
3.1 - I serbatoi gasolio e per olio combustibile devono essere costruiti con materiali approvati dal Ministero dell'interno, alla cui approvazione sono altresì soggette la forma e le caratteristiche costruttive dei serbatoi stessi, a norma dell'art. 2 della legge 27 marzo 1969, n. 121. In ogni caso essi devono essere ermeticamente chiusi in modo da risultare a tenuta, stagna sotto una pressione di prova non inferiore ad 1 Kg. per cmq. L'esito favorevole di tale prova deve essere documentato dal costruttore del serbatoio.
I serbatoi gasolio devono presentare idonea protezione contro la corrosione e devono essere muniti di:
a) tubo di carico metallico fissato stabilmente al serbatoio e avente l'estremità libera posta in chiusino interrato o in una nicchia nel muro dell'edificio e comunque ubicato in modo da evitare che il combustibile, in caso di spargimento, invada locali sottostanti;
b) tubo di sfiato dei vapori avente diametro interno pari alla metà del diametro del tubo di carico e comunque non inferiore a mm. 25 e sfociante all'esterno delle costruzioni ad un'altezza non inferiore a mt. 2,50 dal piano praticabile esterno e lontano da finestre e porte; l'estremità del tubo deve essere protetta con reticella tagliafiamma;
c) dispositivo atto ad interrompere, in fase di carico, il flusso del combustibile allorquando si raggiunge il 90% della capacità geometrica del serbatoio; tale dispositivo deve essere approvato dal Ministero dell'interno a seguito di prove effettuate presso il Centro studi ed esperienze antincendi.
Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili ( serbatoi gasolio ), per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Decreta:
È consentita l'installazione e l'utilizzo di contenitori-distributori mobili ad uso privato per liquidi di categoria C (serbatoi gasolio) esclusivamente per il rifornimento di macchine ed automezzi all'interno di aziende agricole, di cave per estrazione di materiali e di cantieri stradali, ferroviari ed edili, alle seguenti condizioni:
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana.
Inoltre il DM 12/09/2003 disciplina l'installazione e l'esercizio dei depositi di gasolio (serbatoi gasolio) per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica fino a 9 mc, in contenitori - distributori rimovibili per il rifornimento di mezzi destinati all'attività di autotrasporto e quindi in possesso di apposita licenza per tale tipo di attività; tale installazione è soggetta al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi configurandosi analogamente all'attività 18 del DM 16/02/1982. Con lettera circolare prot. n 857 del 17/03/2009, la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica - Area prevenzione Incendi, ha chiarito, sentito la Direzione Generale per il Trasporto Stradale del Dipartimento per i Trasporti Terrestri e il Trasporto Intcrmodale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, consultata sull'argomento, che "sono da intendersi per imprese di autotrasporto quelle iscritte alla Camera di Commercio, con oggetto sociale l'attività di autotrasporto, che contemporaneamente siano, per quanto concerne:
il settore del trasporto merci, imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori conto terzi;
il settore del trasporto persone, imprese abilitate allo svolgimento del servizio di lìnea, noleggio con conducente e taxi”.
Per impianto di distribuzione carburanti si deve intendere qualsiasi sistema per il rifornimento di veicoli (compreso i serbatoi per caduta e simili); le tipologie di impianto ammesse, conformi alla normativa di sicurezza, sono comunque esclusivamente quelle riconducibili ai casi citati (con l'impiego quindi di contenitori distributori omologati in base al DM 19/03/1990) o, in alternativa, impianti realizzati a mezzo di serbatoio gasolio interrato e colonnina erogatrice (DM 31/07/1934); in questa ultima circostanza si configura l'attività 18 del DM 16/02/1982, ed è quindi necessario ottenere il C.P.I.